Badge elettronico di cantiere: nuova evoluzione della tessera di riconoscimento

Badge di cantiere

Introduzione al Badge Elettronico

Il badge elettronico di cantiere rappresenta l’evoluzione della tradizionale tessera di riconoscimento già prevista per i lavoratori impiegati in attività svolte in regime di appalto e subappalto. L’obiettivo della nuova disciplina è rafforzare la tracciabilità del personale presente nei cantieri, contrastare il lavoro irregolare e migliorare i controlli in materia di salute, sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro.

È importante precisare che il badge elettronico non elimina l’obbligo già esistente della tessera di riconoscimento, ma introduce ulteriori caratteristiche, tra cui il codice univoco anticontraffazione e la possibile gestione digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL. La piena operatività delle nuove modalità è però subordinata all’adozione del decreto ministeriale attuativo.

Riferimenti Normativi

I principali riferimenti sono il D.Lgs. 81/2008, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera u), e l’art. 26, comma 8, che impongono al datore di lavoro, nell’ambito di attività in appalto o subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. La Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 5, prevede inoltre che la tessera riporti la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi deve essere indicato anche il committente.

La novità è stata introdotta dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha previsto una tessera dotata di codice univoco anticontraffazione, utilizzabile come badge e resa disponibile anche in modalità digitale tramite strumenti nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

Le novità

La nuova disciplina riguarda le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, e potrà essere estesa anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato individuati con decreto ministeriale.

Il badge dovrà contenere gli elementi identificativi del lavoratore e dovrà essere strutturato in modo da ridurre il rischio di falsificazione. Il codice univoco anticontraffazione consente, almeno nelle intenzioni del legislatore, una migliore verifica dell’identità del personale presente in cantiere e una più efficace attività di vigilanza da parte degli organi competenti.

Dal punto di vista operativo, fino alla piena definizione delle modalità tecniche, resta fermo l’obbligo di utilizzare la tessera di riconoscimento tradizionale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge è subordinata al decreto ministeriale previsto dall’art. 3, comma 3, del D.L. 159/2025, che dovrà disciplinare modalità di attuazione, misure di controllo, sicurezza nei cantieri, monitoraggio dei flussi di manodopera e tipologie di informazioni trattate.

Come ottenere il badge tramite SIISL

La nuova disciplina prevede che la tessera di riconoscimento, utilizzata come badge di cantiere e dotata di codice univoco anticontraffazione, sia resa disponibile gratuitamente al lavoratore anche in modalità digitale tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. La norma prevede inoltre che, per i lavoratori assunti sulla base di offerte pubblicate tramite SIISL, la tessera digitale sia prodotta automaticamente e precompilata, ferma restando la necessità di integrazione dei dati da parte del datore di lavoro secondo le modalità che saranno definite dal decreto attuativo.

Dal punto di vista operativo, l’azienda dovrà accedere al SIISL tramite un proprio rappresentante in possesso di credenziali SPID o CIE. Prima dell’utilizzo dei servizi SIISL, l’impresa deve risultare censita sul portale Servizi Lavoro; successivamente il rappresentante aziendale potrà registrare l’azienda, inserire i dati anagrafici richiesti, indicare eventuali sedi operative e, se previsto, conferire deleghe ad altri soggetti abilitati alla gestione dei servizi.

In attesa del decreto ministeriale attuativo, non risulta ancora definita una procedura completa e definitiva “passo-passo” per la generazione del badge elettronico di cantiere. Pertanto, nella fase attuale, le imprese devono continuare a garantire la tessera di riconoscimento ordinaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e prepararsi alla futura gestione digitale, verificando l’accesso ai portali ministeriali, l’aggiornamento dei dati aziendali e la corretta gestione delle informazioni dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. Il decreto attuativo dovrà definire le modalità concrete di rilascio, controllo, monitoraggio dei flussi di manodopera e tipologie di informazioni trattate.

Scadenze

La normativa ha previsto l’adozione del decreto entro 60 giorni dalla legge di conversione; tuttavia, prima di applicare una data certa di obbligatorietà tecnica, è opportuno verificare la pubblicazione e il contenuto del decreto attuativo.

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