Caldo, sole e lavoro: nuove misure operative per aziende ed enti pubblici in Toscana

Introduzione al Decreto “Caldo” – Regione Toscana

Con l’arrivo della stagione estiva, il rischio legato alle alte temperature e alla prolungata esposizione alla radiazione solare torna ad essere un tema centrale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Regione Toscana è intervenuta con una specifica ordinanza contingibile e urgente per tutelare i lavoratori maggiormente esposti, in particolare nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, già approvate dalla Regione Toscana nel 2025, che richiamano l’obbligo per il Datore di Lavoro di valutare e gestire anche i rischi derivanti da microclima caldo, esposizione al sole e condizioni meteoclimatiche sfavorevoli.

Il tema non riguarda soltanto le attività all’aperto. Anche ambienti chiusi non climatizzati, magazzini, capannoni, serre, locali produttivi o spazi indoor fortemente influenzati dalle temperature esterne possono presentare situazioni di discomfort o vero e proprio stress termico.

Riferimenti Normativi

I principali riferimenti da considerare sono

  • Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 2 del 28 maggio 2026;
  • Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 806 del 16 giugno 2025, con approvazione delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
  • D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all’art. 28 sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, relativo agli agenti fisici, nel cui ambito rientra anche il microclima;
  • art. 184 del D.Lgs. 81/2008, in materia di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici;
  • art. 41 del D.Lgs. 81/2008, per gli aspetti collegati alla sorveglianza sanitaria;
  • art. 650 del Codice Penale, richiamato dall’Ordinanza regionale in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Descrizione del decreto

L’Ordinanza regionale introduce un divieto specifico di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio della Regione Toscana.

Il divieto si applica ai seguenti settori:

  • attività agricola;
  • attività florovivaistica;
  • cantieri edili all’aperto;
  • cave.

La misura opera nei soli giorni in cui la mappa del rischio del portale Worklimate, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” alle ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”.

Si tratta quindi di un obbligo dinamico: le aziende interessate devono monitorare quotidianamente il livello di rischio e organizzare il lavoro in funzione delle condizioni previste.

Il provvedimento non deve essere letto come un adempimento isolato, ma come parte integrante della gestione aziendale della sicurezza. Il rischio caldo deve essere valutato, prevenuto e gestito attraverso misure organizzative, tecniche, procedurali e sanitarie.

Le Linee di indirizzo regionali evidenziano che il lavoro in condizioni di calore estremo può aumentare il rischio di patologie da calore, ridurre la concentrazione, favorire infortuni e incidere anche su materiali, attrezzature e sostanze presenti nell’ambiente di lavoro.

Tra i principali fattori che possono aggravare il rischio vi sono:

  • alta temperatura e umidità;
  • esposizione diretta al sole;
  • assenza di zone d’ombra o ventilazione;
  • attività fisica intensa;
  • uso di DPI o indumenti pesanti;
  • insufficiente acclimatamento;
  • scarso consumo di liquidi;
  • condizioni individuali di particolare sensibilità al caldo.

Le conseguenze possono andare da disturbi lievi, come dermatiti da sudore e crampi, fino a condizioni gravi quali esaurimento da calore e colpo di calore, che rappresenta un’emergenza medica.

Obblighi per aziende ed enti pubblici

Per le aziende, il primo obbligo è verificare se le lavorazioni svolte possano comportare esposizione a caldo, microclima sfavorevole o radiazione solare. Tale verifica deve essere inserita nel processo di valutazione dei rischi aziendale.

In concreto, le imprese devono:

  • consultare le previsioni e i sistemi di allerta, tra cui il portale Worklimate;
  • programmare le attività evitando, ove necessario, le ore più calde della giornata;
  • prevedere rotazioni del personale e pause in luoghi ombreggiati, ventilati o raffrescati;
  • mettere a disposizione acqua fresca in quantità adeguata;
  • garantire abbigliamento idoneo e DPI compatibili con il rischio caldo;
  • informare e formare i lavoratori sui sintomi dello stress da calore e sulle misure di prevenzione;
  • valutare con il Medico Competente eventuali lavoratori particolarmente sensibili;
  • integrare le procedure di primo soccorso con indicazioni specifiche per colpo di calore, stress termico e disidratazione;
  • evitare, ove possibile, lavorazioni in solitario durante condizioni di rischio elevato.

Nei cantieri edili, il rischio da stress termico deve essere gestito anche all’interno della documentazione di cantiere. In particolare, le imprese devono integrare il POS con misure specifiche per il cantiere interessato. Quando presente un PSC, il rischio deve essere considerato anche per gli aspetti interferenziali e organizzativi.

In caso di appalti, il tema deve essere valutato anche nel DUVRI, soprattutto quando le condizioni microclimatiche dell’ambiente di lavoro sono comuni a più imprese, come può avvenire in magazzini, aree logistiche, stabilimenti, aree esterne o cantieri.

Per gli enti pubblici, i concessionari di pubblico servizio e i relativi appaltatori, l’Ordinanza prevede una specifica eccezione al divieto nel caso di interventi di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità. Tuttavia, anche in tali casi devono essere applicate misure organizzative e operative idonee, coerenti con le Linee di indirizzo regionali.

Questo significa che anche le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare le attività, valutare le condizioni climatiche, organizzare squadre e turni, garantire idratazione, pause, sorveglianza operativa e procedure di emergenza adeguate.

È importante sottolineare che, anche fuori dai settori direttamente interessati dal divieto orario, le Linee di indirizzo raccomandano l’adozione di misure preventive in tutte le lavorazioni all’aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteo esterne.

Scadenze

L’Ordinanza regionale ha efficacia immediata e resta valida fino al 31 agosto 2026.

Fino a tale data, nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, deve essere verificato il livello di rischio indicato dal portale Worklimate. Nei giorni in cui la mappa segnala rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole è vietato dalle ore 12:30 alle ore 16:00.

Le aziende dovrebbero quindi attivarsi subito per:

  • verificare la propria esposizione al rischio caldo;
  • aggiornare DVR, POS, PSC o DUVRI ove necessario;
  • definire procedure operative per la gestione delle giornate a rischio;
  • informare lavoratori, preposti e addetti al primo soccorso;
  • coordinarsi con Medico Competente, RSPP, RLS e figure di cantiere o di appalto;
  • documentare le misure adottate.

La gestione del rischio caldo non deve essere affrontata solo come un obbligo formale, ma come una misura concreta di prevenzione. Una corretta organizzazione del lavoro può ridurre il rischio di malori, infortuni, interruzioni delle attività e responsabilità per il Datore di Lavoro.

Scopri le ultime news