SEF-INFORMA: Radon nei luoghi di lavoro: quando è obbligatoria la misurazione e cosa deve fare l’azienda

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Numero Progressivo

02 / 2026

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 101/2020, Titolo IV, Capo I, artt. 10–19;
  • D.Lgs. 203/2022, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 101/2020;
  • DPCM 11 gennaio 2024, Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023–2032;
  • D.Lgs. 81/2008, art. 17 e art. 28, in materia di valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi;
  • Allegato II del D.Lgs. 101/2020, relativo alle modalità di misurazione e ai livelli di riferimento.

Testo Articolo

Il radon è un gas radioattivo naturale, invisibile e inodore, che può accumularsi negli ambienti chiusi, soprattutto nei locali interrati, seminterrati, a piano terra o poco ventilati. Deriva principalmente dal suolo e, se presente in concentrazioni elevate e per periodi prolungati, può rappresentare un rischio per la salute delle persone esposte.

Per questo motivo la normativa italiana, attraverso il D.Lgs. 101/2020 e successive modifiche, ha introdotto specifici obblighi di controllo e prevenzione per abitazioni, edifici pubblici e luoghi di lavoro.

Per le aziende e gli enti il tema è particolarmente importante perché il rischio radon non riguarda solo attività “speciali” o industriali, ma può interessare anche uffici, scuole, strutture sanitarie, locali commerciali, magazzini, laboratori, sedi operative e ambienti posti a contatto con il terreno.

Quando scatta l’obbligo di misurazione nei luoghi di lavoro?

L’obbligo di valutazione e misurazione del radon nei luoghi di lavoro si applica principalmente nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in locali semisotterranei;
  • luoghi di lavoro al piano terra situati in aree prioritarie individuate da Regioni e Province autonome;
  • stabilimenti termali;
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate dal Piano Nazionale d’Azione Radon.

Il D.Lgs. 203/2022 ha chiarito anche la definizione di luogo di lavoro sotterraneo, riferendosi ai locali o ambienti con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che siano o meno a diretto contatto con il terreno.

Questo significa che un’azienda non può limitarsi a valutare il solo piano interrato classico: occorre analizzare concretamente la conformazione dei locali, il rapporto con il terreno, la ventilazione, l’utilizzo degli ambienti e la presenza effettiva di lavoratori.

Quali sono i livelli di riferimento?

La normativa stabilisce i seguenti livelli di riferimento della concentrazione media annua di radon in aria:

AmbitoLivello di riferimento
Abitazioni esistenti300 Bq/m³
Abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024200 Bq/m³
Luoghi di lavoro300 Bq/m³
Valore dosimetrico per i lavoratori, in caso di superamento persistente6 mSv/anno o esposizione integrata annua corrispondente

Per i luoghi di lavoro, quindi, il valore principale da considerare è 300 Bq/m³, espresso come concentrazione media annua.

È importante precisare che non si tratta di una “soglia da ignorare fino al superamento”, ma di un livello di riferimento oltre il quale devono essere adottate specifiche misure correttive. La logica della radioprotezione è infatti quella di ridurre l’esposizione quanto più ragionevolmente possibile.

Come devono essere effettuate le misurazioni?

Le misurazioni devono essere effettuate tramite servizi di dosimetria riconosciuti, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 101/2020 e dal relativo Allegato II.

La concentrazione media annua deve essere determinata con dispositivi di misura esposti per un periodo rappresentativo dell’intero anno. In genere la misurazione si sviluppa su più mesi, in modo da tenere conto delle variazioni stagionali e delle condizioni reali di utilizzo dei locali.

La relazione tecnica deve riportare, tra gli altri elementi:

  • dati dell’azienda o dell’ente;
  • descrizione dei locali oggetto di misurazione;
  • metodologia utilizzata;
  • periodo di esposizione dei dosimetri;
  • risultati delle misurazioni;
  • eventuali incertezze di misura;
  • indicazioni conclusive rispetto al livello di riferimento.

Nei luoghi di lavoro, di regola, devono essere valutati i locali interessati dalla possibile esposizione. In presenza di numerosi ambienti analoghi possono essere adottati criteri di campionamento, ma questi devono essere tecnicamente giustificati e coerenti con la normativa.

Cosa succede se il valore è pari o inferiore a 300 Bq/m³?

Se la concentrazione media annua di radon non supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³, l’azienda deve comunque gestire correttamente la documentazione.

In particolare, deve:

  • conservare il documento contenente l’esito delle misurazioni;
  • integrare il risultato nella valutazione dei rischi, quando applicabile;
  • conservare la documentazione per 8 anni;
  • programmare la ripetizione delle misure ogni 8 anni;
  • ripetere le misurazioni in caso di interventi strutturali, modifiche rilevanti dei locali, lavori di isolamento termico o opere che possano incidere sulla concentrazione di radon.

Anche in presenza di valori inferiori al livello di riferimento, quindi, il rischio non deve essere semplicemente archiviato, ma gestito nel tempo.

Cosa succede se il valore supera 300 Bq/m³?

Se la concentrazione media annua supera il livello di riferimento di 300 Bq/m³, l’azienda deve attivarsi con specifiche misure correttive.

In particolare, deve:

  • trasmettere le comunicazioni previste agli enti competenti;
  • avvalersi di un esperto in interventi di risanamento radon;
  • individuare e realizzare interventi tecnici per ridurre la concentrazione;
  • completare gli interventi entro i termini previsti dalla normativa;
  • effettuare una nuova misurazione per verificare l’efficacia del risanamento;
  • aggiornare la documentazione aziendale e il DVR.

Gli interventi possibili possono comprendere, a titolo esemplificativo, miglioramento della ventilazione, sigillatura di fessure e passaggi impiantistici, sistemi di depressurizzazione del suolo, ventilazione di vespai o locali tecnici, oppure altre soluzioni progettate in base alla struttura dell’edificio.

Dopo gli interventi di risanamento, le misurazioni devono essere ripetute con periodicità più ravvicinata, in particolare ogni 4 anni, secondo quanto previsto dalla normativa.

E se il valore resta superiore anche dopo gli interventi?

Se, nonostante gli interventi correttivi, la concentrazione di radon resta superiore a 300 Bq/m³, la situazione deve essere valutata con maggiore attenzione.

In questo caso occorre procedere alla valutazione della dose efficace annua o dell’esposizione integrata annua, con il coinvolgimento di un esperto di radioprotezione.

Se viene superato il valore di 6 mSv/anno, possono trovare applicazione obblighi più stringenti in materia di radioprotezione dei lavoratori.

Questo passaggio è particolarmente delicato, perché comporta una gestione tecnica e documentale più complessa e richiede una valutazione specialistica.

Il radon deve essere inserito nel DVR?

Sì, quando applicabile.

Il rischio radon deve essere considerato all’interno del Documento di Valutazione dei Rischi, soprattutto quando l’azienda dispone di locali interrati, seminterrati, a piano terra in aree prioritarie, stabilimenti termali o ambienti rientranti nelle specifiche casistiche previste dalla normativa.

Il DVR dovrà riportare almeno:

  • la verifica preliminare dell’applicabilità dell’obbligo;
  • l’individuazione dei locali interessati;
  • gli esiti delle eventuali misurazioni;
  • le misure preventive e correttive adottate;
  • la periodicità dei controlli;
  • le eventuali azioni di miglioramento.

Il rischio radon, quindi, non deve essere trattato come un documento separato e scollegato dalla sicurezza aziendale, ma come parte integrante della valutazione dei rischi.

Considerazione che deve fare un’azienda/ente

Ogni azienda o ente dovrebbe porsi alcune domande operative:

  1. Sono presenti locali interrati, seminterrati o a piano terra utilizzati dai lavoratori?
  2. L’attività si trova in un’area prioritaria radon individuata dalla Regione o Provincia autonoma?
  3. L’edificio ospita scuole, strutture sanitarie, locali aperti al pubblico, stabilimenti termali o altre attività sensibili?
  4. È già stata effettuata una misurazione radon conforme alla normativa?
  5. Il risultato della misurazione è stato inserito o richiamato nel DVR?
  6. Sono state pianificate le scadenze successive di controllo?
  7. In caso di superamento, sono stati coinvolti esperti competenti e sono state inviate le comunicazioni previste?

Il punto fondamentale è che il radon non deve essere valutato solo quando emerge un problema, ma deve essere considerato preventivamente nella gestione ordinaria della sicurezza aziendale.

Per molte aziende la prima attività da svolgere non è immediatamente la misurazione, ma una verifica preliminare: analisi dei locali, destinazione d’uso, presenza di lavoratori, posizione dell’immobile, eventuale area prioritaria e documentazione già disponibile.

Come adeguarsi in caso di non conformità

In caso di mancata valutazione, assenza di misurazioni obbligatorie, superamento del livello di riferimento o documentazione non aggiornata, l’azienda deve procedere con un percorso di adeguamento.

Le azioni consigliate sono:

  1. Verificare l’applicabilità dell’obbligo
    Occorre analizzare la sede aziendale, i piani utilizzati, la tipologia di locali, la permanenza dei lavoratori e l’eventuale collocazione in area prioritaria.
  2. Incaricare un servizio di dosimetria riconosciuto
    Le misurazioni devono essere effettuate con soggetti qualificati, secondo le modalità previste dalla normativa.
  3. Acquisire e conservare la relazione tecnica
    Il documento di misurazione deve essere conservato e reso disponibile in caso di verifica da parte degli organi competenti.
  4. Aggiornare il DVR
    Gli esiti della valutazione radon devono essere integrati nella documentazione di sicurezza aziendale, quando applicabile.
  5. Programmare le scadenze successive
    In caso di valori inferiori al livello di riferimento, le misurazioni devono essere ripetute secondo le periodicità previste e comunque dopo interventi strutturali rilevanti.
  6. Attivare le misure correttive in caso di superamento
    Se viene superato il valore di 300 Bq/m³, l’azienda deve coinvolgere un esperto in interventi di risanamento radon, progettare gli interventi, realizzarli e verificarne l’efficacia.

In presenza di dubbi, misurazioni mancanti o superamenti dei livelli di riferimento, l’azienda può contattare SEF STUDIO SRL per verificare la propria posizione, organizzare le misurazioni, aggiornare il DVR e definire il corretto percorso di adeguamento normativo.

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