SEF-INFORMA: quando il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo e quando deve nominare un RSPP interno o esterno

Logo SEF – INFORMA

Numero Progressivo

01/Anno 2026

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, art. 17: obblighi non delegabili del datore di lavoro;
  • D.Lgs. 81/2008, art. 31: Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • D.Lgs. 81/2008, art. 32: capacità e requisiti professionali di RSPP e ASPP;
  • D.Lgs. 81/2008, art. 33: compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • D.Lgs. 81/2008, art. 34: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione;
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato II: casi in cui è consentito al datore di lavoro svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione salute e sicurezza sul lavoro;
  • Interpello Ministero del Lavoro n. 24/2014 in materia di RSPP interno.

Testo Articolo

Una delle domande più frequenti per aziende, enti e datori di lavoro riguarda la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comunemente chiamato RSPP: può essere svolta direttamente dal datore di lavoro? Deve essere affidata a un consulente esterno? Oppure deve essere obbligatoriamente interna all’organizzazione?

La risposta dipende dalla tipologia di attività, dal numero dei lavoratori, dalla complessità dei rischi presenti e dall’organizzazione aziendale.

Prima di tutto è importante chiarire un punto: il datore di lavoro ha sempre la responsabilità dell’organizzazione della prevenzione aziendale. Anche quando nomina un RSPP esterno, non viene esonerato dalle proprie responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il RSPP è una figura tecnica di supporto, consulenza e coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma le decisioni organizzative e gestionali restano in capo al datore di lavoro.

Quando il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP?

Il D.Lgs. 81/2008 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, cioè di essere il cosiddetto Datore di Lavoro/RSPP, solo in determinati casi previsti dall’Allegato II.

In particolare, lo svolgimento diretto è consentito nei seguenti limiti dimensionali:

Tipologia di aziendaPossibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti SPP
Aziende artigiane e industrialiFino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecnicheFino a 30 lavoratori
Aziende della pescaFino a 20 lavoratori
Altre aziendeFino a 200 lavoratori

Questa possibilità, però, non è automatica. Il datore di lavoro deve frequentare lo specifico percorso formativo previsto dalla normativa vigente e deve mantenere aggiornato il proprio requisito formativo.

Inoltre, alcune attività sono escluse dalla possibilità di svolgimento diretto anche se rientrano nei limiti numerici. Si tratta, ad esempio, di attività industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive, attività minerarie, aziende per la fabbricazione o deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, nonché strutture di ricovero e cura pubbliche o private.

In sintesi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione quando:

  • l’azienda rientra nei limiti dimensionali previsti dall’Allegato II;
  • l’attività non rientra tra quelle escluse;
  • il datore di lavoro ha svolto la formazione prevista;
  • il ruolo è compatibile con la reale complessità aziendale;
  • il sistema di sicurezza risulta effettivamente presidiato, documentato e aggiornato.

Quando il datore di lavoro deve nominare un RSPP interno o esterno?

Quando il datore di lavoro non può o non intende svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve procedere alla nomina di un RSPP in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

Il RSPP può essere:

  • Interno, quando è inserito nell’organizzazione aziendale e opera stabilmente a supporto del sistema di prevenzione;
  • Esterno, quando viene incaricato un professionista o un servizio esterno in possesso dei requisiti professionali richiesti.

La normativa stabilisce che il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere organizzato prioritariamente all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Tuttavia, il datore di lavoro può ricorrere a persone o servizi esterni, soprattutto quando non sono presenti all’interno dell’azienda soggetti in possesso dei requisiti necessari.

Il ricorso a un RSPP esterno è quindi particolarmente frequente nelle piccole e medie imprese, dove non sempre sono presenti figure interne con formazione, competenza ed esperienza adeguata.

La scelta tra RSPP interno ed esterno non deve essere fatta solo per comodità o per costo, ma deve tenere conto di alcuni elementi concreti:

  • tipologia dell’attività svolta;
  • numero di lavoratori;
  • livello di rischio aziendale;
  • presenza di reparti, cantieri, sedi distaccate o lavorazioni particolari;
  • necessità di sopralluoghi periodici;
  • complessità del DVR e delle valutazioni specifiche;
  • capacità del RSPP di seguire realmente l’azienda.

Quando il RSPP deve essere obbligatoriamente interno?

L’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 prevede alcuni casi nei quali l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva è obbligatoria.

In tali casi, anche il RSPP deve essere interno.

L’obbligo riguarda:

  • aziende industriali soggette alla normativa sugli incidenti rilevanti;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti e installazioni nucleari;
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In questi casi la logica della norma è chiara: per attività particolarmente complesse o rischiose, il presidio della prevenzione deve essere stabile, continuativo e strettamente collegato all’organizzazione aziendale.

“Interno” significa obbligatoriamente dipendente?

Questo è un punto molto importante.

Il termine RSPP interno non deve essere interpretato automaticamente come “lavoratore dipendente assunto con contratto subordinato”.

Secondo l’orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 24/2014, l’RSPP può essere considerato interno quando, a prescindere dalla tipologia contrattuale, è realmente inserito nell’organizzazione aziendale, coordina un Servizio di Prevenzione e Protezione interno e garantisce una presenza adeguata rispetto alle dimensioni e alla complessità dell’azienda.

Quindi, nei casi in cui la legge richiede un RSPP interno, non è sufficiente una nomina solo formale. Occorre dimostrare che il soggetto incaricato:

  • conosce in modo approfondito l’organizzazione aziendale;
  • partecipa concretamente alla gestione della prevenzione;
  • è presente con frequenza adeguata;
  • coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nelle procedure, nella formazione e nella gestione delle misure di prevenzione.

Pertanto, il vero criterio non è solo il tipo di contratto, ma l’effettivo inserimento del RSPP nel sistema aziendale di prevenzione.

Considerazioni che deve fare un’azienda/ente

Ogni azienda o ente dovrebbe verificare periodicamente se la propria organizzazione della sicurezza è corretta rispetto alla normativa.

Le principali domande da porsi sono:

  1. Il datore di lavoro può effettivamente svolgere direttamente il ruolo di RSPP in base al numero di lavoratori e alla tipologia di attività?
  2. La formazione del Datore di Lavoro/RSPP è presente, valida e aggiornata?
  3. L’azienda rientra in uno dei casi in cui il Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere obbligatoriamente interno?
  4. Il RSPP nominato possiede i requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008?
  5. Il RSPP, interno o esterno, svolge realmente attività di supporto, sopralluogo, aggiornamento documentale e coordinamento della prevenzione?
  6. La nomina è formalizzata, firmata e coerente con quanto riportato nel DVR?
  7. In caso di RSPP esterno, l’azienda riesce comunque a garantire un presidio effettivo della sicurezza?

Un errore frequente è considerare la nomina del RSPP come un semplice adempimento documentale. In realtà, il RSPP deve essere una figura attiva nel sistema aziendale, capace di contribuire alla valutazione dei rischi, alla definizione delle misure di prevenzione e al miglioramento continuo della sicurezza.

Come adeguarsi in caso di non conformità

In caso di dubbi o non conformità, l’azienda dovrebbe procedere con una verifica strutturata della propria posizione.

Le azioni consigliate sono:

  1. Verificare il numero dei lavoratori e il settore di attività
    Serve a capire se il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione o se deve nominare un RSPP.
  2. Controllare la formazione del Datore di Lavoro/RSPP
    Se il datore di lavoro svolge direttamente il ruolo, devono essere presenti attestati validi e aggiornati secondo la normativa vigente.
  3. Controllare i requisiti del RSPP nominato
    Il RSPP interno o esterno deve possedere i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
  4. Formalizzare correttamente la nomina
    La nomina deve essere scritta, datata, firmata e coerente con l’organizzazione reale dell’azienda.
  5. Aggiornare il DVR e l’organigramma della sicurezza
    Il nominativo del RSPP e l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione devono essere riportati correttamente nella documentazione aziendale.
  6. Valutare se l’azienda rientra nei casi di RSPP interno obbligatorio
    Se l’azienda rientra nei casi previsti dall’art. 31, comma 6, il RSPP deve essere interno e il servizio deve garantire una presenza effettiva e continuativa.
  7. Definire un programma di attività del RSPP
    È opportuno prevedere sopralluoghi, riunioni, aggiornamenti documentali, supporto alla formazione, verifica delle scadenze e controllo delle misure di prevenzione.
  8. Integrare eventuali competenze esterne
    Anche quando il Servizio di Prevenzione e Protezione è interno, il datore di lavoro può avvalersi di professionisti esterni per integrare competenze specifiche, ad esempio su rumore, vibrazioni, rischio chimico, antincendio, macchine, cantieri o atmosfere esplosive.

La corretta individuazione del RSPP è un passaggio fondamentale per la conformità aziendale. Non basta avere un nominativo indicato nel DVR: occorre che il ruolo sia coerente con la legge, con la formazione richiesta e con le reali esigenze dell’azienda.

Scopri le ultime news