Introduzione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che introduce nuove prescrizioni per l’attuazione della normativa antincendio negli edifici scolastici e nei locali adibiti a scuola.
La novità principale non riguarda solo la proroga dei termini, ma soprattutto l’obbligo di gestire in modo documentato il periodo transitorio, cioè il tempo che intercorre tra la situazione attuale dell’edificio e il completo adeguamento antincendio. In pratica, le scuole e gli enti proprietari non possono limitarsi ad attendere la scadenza finale: devono valutare le carenze presenti, adottare misure compensative e mantenere aggiornati DVR, piano di emergenza, formazione degli addetti e registro dei controlli.
Riferimenti Normativi
Il decreto si inserisce nel quadro normativo già esistente in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. I principali riferimenti richiamati sono:
- D.Lgs. 81/2008, per gli obblighi generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.P.R. 151/2011, relativo ai procedimenti di prevenzione incendi e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio;
- D.M. 26 agosto 1992, recante le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
- D.M. 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi;
- D.M. 7 agosto 2017, norma tecnica verticale per le attività scolastiche;
- D.M. 2 settembre 2021, relativo alla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza;
- D.M. 3 settembre 2021, relativo ai criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Descrizione
Il decreto riguarda gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola non ancora completamente adeguati alla normativa antincendio.
La norma stabilisce un percorso a fasi: una prima fase riguarda l’attuazione delle misure minime e prioritarie, mentre la seconda fase porta al completo adeguamento dell’edificio.
Entro il primo termine, dovranno essere garantiti almeno alcuni requisiti fondamentali, tra cui:
- illuminazione di sicurezza;
- impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;
- sistemi di allarme;
- estintori;
- segnaletica di sicurezza;
- norme di esercizio e gestione dell’attività.
Il decreto consente di procedere all’adeguamento sia secondo il D.M. 26 agosto 1992, sia secondo il Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015, integrato dalla regola tecnica verticale per le scuole del D.M. 7 agosto 2017. In ogni caso, anche chi utilizza il Codice di prevenzione incendi deve rispettare la scadenza intermedia e presentare la SCIA antincendio attestando l’attuazione delle misure minime previste.
La parte più pratica e rilevante del decreto è quella relativa alle misure gestionali di mitigazione del rischio. Finché l’edificio non è completamente adeguato, la scuola e l’ente proprietario devono individuare misure organizzative e gestionali coerenti con la valutazione del rischio incendio, tenendo conto delle carenze e delle non conformità presenti.
Obblighi per le scuole
Per gli istituti scolastici e per gli enti proprietari degli edifici, il decreto comporta la necessità di attivarsi subito su più fronti.
In primo luogo, è necessario verificare lo stato di conformità antincendio dell’edificio: presenza della SCIA, eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco, stato degli impianti, vie di esodo, compartimentazioni, estintori, allarmi, segnaletica e gestione dell’emergenza.
In secondo luogo, occorre aggiornare la valutazione del rischio incendio, evidenziando le eventuali carenze presenti e definendo misure compensative concrete. Tra le misure indicate dal decreto rientrano, ad esempio:
- limitazione del carico di incendio in funzione delle caratteristiche dell’edificio;
- rimozione o sostituzione di materiali non adeguati sotto il profilo della reazione al fuoco;
- verifica della compatibilità tra affollamento presente e sistema di esodo;
- eventuale riduzione dell’affollamento in alcuni locali o aree;
- sorveglianza periodica delle condizioni di sicurezza;
- potenziamento del numero degli addetti antincendio;
- formazione degli addetti con corso antincendio di tipo 3-FOR;
- conseguimento dell’idoneità tecnica da parte degli addetti incaricati;
- informazione specifica ai lavoratori sui rischi derivanti dal mancato completo adeguamento;
- svolgimento di almeno due esercitazioni antincendio aggiuntive all’anno, coerenti con gli scenari individuati nel DVR;
- aggiornamento del piano di emergenza, soprattutto in caso di cantieri presenti all’interno dell’edificio scolastico.
Un aspetto da non sottovalutare è la tracciabilità documentale. Il decreto prevede che le attività di sorveglianza e le esercitazioni siano riportate nel registro dei controlli. Inoltre, la valutazione del rischio incendio deve essere conservata agli atti e resa disponibile in caso di controllo da parte degli organi competenti.
Dal punto di vista pratico, ogni scuola dovrebbe quindi predisporre un piano di lavoro che coinvolga dirigente scolastico, RSPP, ente proprietario, tecnici antincendio, addetti alle emergenze e manutentori, con l’obiettivo di distinguere chiaramente ciò che deve essere fatto subito da ciò che rientra nel completo adeguamento finale.
Scadenze
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Le principali scadenze operative sono:
Entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto
Dovrà essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco competente la SCIA antincendio, attestando almeno l’attuazione delle misure prioritarie previste dal decreto. Considerando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2026, il termine pratico di riferimento è l’8 gennaio 2027.
Entro il 31 dicembre 2027
Dovrà essere completato l’adeguamento antincendio dell’edificio scolastico e dovrà essere presentata la SCIA attestante il completo adeguamento alle disposizioni applicabili.
