Rischio cancerogeno, mutageno e reprotossico: cosa cambia per le aziende

Prodotto chimico - Cancerogeno

Introduzione Rischio cancerogeno, mutageno e reprotossico

La gestione del rischio da agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione rappresenta uno degli ambiti più delicati della sicurezza sul lavoro. Le recenti modifiche normative hanno ampliato il campo di applicazione del Titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/2008, includendo in modo espresso anche le sostanze reprotossiche.

La novità è rilevante perché molte aziende potrebbero trovarsi esposte a obblighi più stringenti non solo in presenza di sostanze cancerogene o mutagene, ma anche quando utilizzano prodotti classificati come tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B.

Riferimenti Normativi

Il riferimento principale è il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, che ha recepito la Direttiva (UE) 2022/431 e modificato il D.Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.

Il decreto ha modificato, tra gli altri, gli articoli 233, 234, 235, 236, 237, 239, 242 e 243 del D.Lgs. 81/2008, estendendo numerosi obblighi già previsti per cancerogeni e mutageni anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

Contenuto

La nuova disciplina introduce nel sistema prevenzionistico le sostanze tossiche per la riproduzione, definite come sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B secondo il Regolamento CLP. Vengono inoltre distinte le sostanze reprotossiche “prive di soglia” e quelle “con valore soglia”, con conseguenze operative sulla gestione dell’esposizione.

Il datore di lavoro deve prima di tutto verificare la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici nei cicli lavorativi, analizzando schede di sicurezza, classificazione CLP, processi, impurezze, sottoprodotti e possibili esposizioni. La valutazione deve tenere conto delle caratteristiche delle lavorazioni, della durata e frequenza dell’esposizione, dei quantitativi utilizzati, delle vie di assorbimento e di tutti i possibili modi di esposizione, compreso l’assorbimento cutaneo.

Il DVR deve essere integrato con informazioni specifiche: attività che comportano presenza di tali agenti, motivi dell’impiego, quantitativi prodotti o utilizzati, numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti, livello e grado di esposizione, misure preventive e protettive applicate, DPI utilizzati e indagini svolte per la possibile sostituzione.

Le misure di prevenzione seguono una logica gerarchica: eliminazione o sostituzione dell’agente, utilizzo di sistemi chiusi ove tecnicamente possibile, riduzione al minimo dell’esposizione, limitazione del numero di lavoratori esposti, aspirazione localizzata, ventilazione generale, misurazioni ambientali, procedure di emergenza, corretta etichettatura, gestione sicura di contenitori, residui e rifiuti.

Obblighi aziendali

Datore di lavoro: deve aggiornare la valutazione del rischio, verificare le SDS, individuare sostanze e miscele classificate, valutare sostituzione e riduzione dell’esposizione, predisporre misure tecniche/organizzative/procedurali, garantire DPI adeguati, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria ove prevista e registro degli esposti.

RSPP: deve supportare il datore di lavoro nell’analisi dei cicli produttivi, nella lettura delle schede di sicurezza, nell’individuazione delle mansioni esposte, nella scelta delle misure preventive e nella definizione di procedure operative, emergenziali e di gestione degli agenti pericolosi.

Medico Competente: ha un ruolo centrale nella sorveglianza sanitaria, nella definizione dei protocolli sanitari, nell’istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio e, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, nella gestione del registro di esposizione. In caso di anomalie sanitarie o superamento di valori limite biologici, deve informare il datore di lavoro affinché siano rivalutate esposizione e misure preventive.

Scadenze

Il D.Lgs. 135/2024 è stato pubblicato il 26 settembre 2024 ed è entrato in vigore secondo le ordinarie regole di vacatio legis. Le aziende devono quindi considerare già applicabili le modifiche introdotte. Non è opportuno attendere nuove scadenze per aggiornare DVR, valutazione chimica/cancerogena, registro degli esposti, formazione e sorveglianza sanitaria, qualora siano presenti sostanze o miscele rientranti nel campo di applicazione.

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