Smart working e sicurezza: nuova informativa obbligatoria dal 2026

Smart Working e Sicurezza: Nuova Informativa Obbligatoria (2026)

Introduzione

Lo smart working, o lavoro agile, non può più essere considerato soltanto una modalità organizzativa flessibile. Con le modifiche introdotte nel 2026, il legislatore ha rafforzato il collegamento tra lavoro agile e salute e sicurezza, inserendo nel D.Lgs. 81/2008 uno specifico obbligo informativo a carico del datore di lavoro.

Il tema è particolarmente rilevante per tutte le aziende che consentono ai lavoratori di svolgere attività fuori dai locali aziendali, presso abitazioni private, spazi condivisi o altri ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

Riferimenti Normativi

Il riferimento principale resta la Legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina il lavoro agile. La novità è contenuta nell’art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026, che ha inserito il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.

La norma stabilisce che, per il lavoro agile svolto in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità, in particolare quelli relativi ai videoterminali, è assicurato mediante consegna al lavoratore e al RLS di un’informativa scritta almeno annuale.

Contenuto

L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Non si tratta quindi di un documento generico, ma di uno strumento che deve essere coerente con l’attività svolta, le attrezzature utilizzate e le modalità organizzative adottate dall’azienda.

Tra i contenuti principali dovrebbero essere considerati i rischi legati all’utilizzo di videoterminali, postura, ergonomia, illuminazione, microclima, pause, affaticamento visivo, rischio elettrico da attrezzature informatiche, gestione delle emergenze, isolamento lavorativo, stress lavoro-correlato, uso di dispositivi aziendali e rispetto delle procedure di sicurezza.

La norma mantiene fermo anche l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

La mancata consegna dell’informativa rientra nel sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008: l’art. 55, comma 5, lettera c), come modificato, prevede per datore di lavoro e dirigente arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Obblighi aziendali

Datore di lavoro: deve predisporre e consegnare almeno annualmente l’informativa scritta al lavoratore agile e al RLS, conservarne evidenza documentale e garantire che il contenuto sia coerente con l’organizzazione aziendale. Deve inoltre valutare se aggiornare DVR, procedure interne, accordi individuali e policy aziendali.

Medico Competente: interviene nei casi in cui i lavoratori siano soggetti a sorveglianza sanitaria, ad esempio per utilizzo sistematico di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause. Può fornire indicazioni su ergonomia, idoneità alla mansione, limitazioni/prescrizioni e misure per lavoratori fragili o con particolari condizioni.

Scadenze

Dal 7 aprile 2026 l’informativa scritta per il lavoro agile deve essere consegnata con cadenza almeno annuale. Per le aziende che hanno già lavoratori in Smart Working, è opportuno procedere tempestivamente con verifica degli accordi individuali, aggiornamento dell’informativa e raccolta dell’evidenza di consegna al lavoratore e al RLS.

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